Art. 2

In vigore dal 3 ago 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per: biancherista; sarta per donna; sarta per bambini; camiciaia; maglierista. 2. Scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per: ricamatrice; merlettaia; tessitrice artigiana; figurinista; ceramista e pittrice su stoffa. 3. Scuola professionale per attività assistenziali, con sezione per: direttrice di convivenze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1566#art-2

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