Art. 2
In vigore dal 3 ago 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
biancherista;
sarta per donna;
sarta per bambini;
camiciaia;
maglierista.
2. Scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per:
ricamatrice;
merlettaia;
tessitrice artigiana;
figurinista;
ceramista e pittrice su stoffa.
3. Scuola professionale per attività assistenziali, con sezione per:
direttrice di convivenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1566#art-2