Art. 12
In vigore dal 3 ago 1955
Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1566#art-12