Art. 9

In vigore dal 10 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; chimica; meccanica; tecnologia; tecnologia ottica e disegno; tecnologia odontotecnica; tecnologia di impianti radiologici; disegno; anatomia; anatomia e biomeccanica; anatomia e radiologia; elettrotecnica; oftalmologia e gabinetto oftometrico; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1550#art-9

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