Art. 9

Art. 9

9 / 23
In vigore dal 10 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; chimica; meccanica; tecnologia; tecnologia ottica e disegno; tecnologia odontotecnica; tecnologia di impianti radiologici; disegno; anatomia; anatomia e biomeccanica; anatomia e radiologia; elettrotecnica; oftalmologia e gabinetto oftometrico; religione; educazione fisica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1550#art-9