Art. 2
In vigore dal 10 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dello artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
tornitore;
aggiustatore;
disegnatore;
saldatore.
2. Scuola professionale per l'industria ottica, con sezioni per: costruttore di ottiche;
ottico.
3. Scuola professionale per la tecnica radiologica, con sezione per:
tecnico di impianti radiologici.
4. Scuola professionale per la tecnica ortopedica, con sezione per:
meccanico ortopedico.
5. Scuola professionale per l'odontotecnica, con sezione per:
odontotecnico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1550#art-2