Art. 2

In vigore dal 10 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dello artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: tornitore; aggiustatore; disegnatore; saldatore. 2. Scuola professionale per l'industria ottica, con sezioni per: costruttore di ottiche; ottico. 3. Scuola professionale per la tecnica radiologica, con sezione per: tecnico di impianti radiologici. 4. Scuola professionale per la tecnica ortopedica, con sezione per: meccanico ortopedico. 5. Scuola professionale per l'odontotecnica, con sezione per: odontotecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1550#art-2

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