Art. 1
In vigore dal 10 giu 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1 ottobre 1951;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1951 è istituita in Roma una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.
A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale "E. De Amicis" di Roma è soppressa.
La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1550#art-1