Art. 3

In vigore dal 13 feb 1955
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 24 settembre 1954 EINAUDI ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 86. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-24;1301#art-3

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