Art. 2

In vigore dal 13 feb 1955
È istituito ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unica delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati nella tabella D annessa al predetto testo unico per la. Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-24;1301#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo