Art. 1
In vigore dal 13 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia il 28 giugno 1952 tra l'Istituto stomatologico italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milano, e l'Università degli studi di Pavia, nonché la convenzione aggiuntiva stipulata in Pavia il 25 maggio 1954 tra l'Università degli studi di Pavia e la Società immobiliare Montoldo a responsabilità limitata, con sede in Milano, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università medesima da assegnare di clinica odontoiatrica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-24;1301#art-1