Art. 3

In vigore dal 14 ott 1954
Gli allegati G - per quanto riguarda il personale tecnico ed operaio - ed I al regolamento del personale ferroviario, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ed aggiunte, nonché le chiamate 18 e 19 in calce al detto allegato G, vengono sostituiti dagli allegati al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Vincent, addì 6 agosto 1954 EINAUDI SCELBA - MATTARELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1954 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-06;872#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo