Art. 2

In vigore dal 14 ott 1954
Gli agenti già abilitati alle funzioni di verificatore alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno inquadrati tra i verificatori, se dichiarati meritevoli dalle Commissioni di avanzamento, con le seguenti modalità: a) per ordine di anzianità di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili al 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto gli operai di 1° classe che abbiano esercitato con esito favorevole dopo l'abilitazione funzioni di servizio di verifica per 600 giornate; b) per ordine di anzianità di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili al 10 gennaio degli anni successivi i restanti operai di 1ª classe che abbiano completato o completino dopo l'entrata in vigore del presente decreto il periodo di 600 giornate di servizio di verifica successivo all'abilitazione. Gli agenti appartenenti a questi gruppi, nel caso che la data, di inquadramento coincida con quella di nomina dei verificatori provenienti dai concorsi interni, saranno posti in coda a questi ultimi; c) per ordine di anzianità di grado, nei limiti di 3/4 dei posti disponibili, dopo la sistemazione di cui alla lettera b) al 1 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto e con decorrenza corrispondente, gli operai che abbiano già maturato o maturino i cinque anni di anzianità di grado ed abbiano già completato o completino il periodo di 600 giornate di funzioni di verifica successive all'abilitazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-06;872#art-2

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