Art. 1
In vigore dal 14 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1439;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Le promozioni a verificatore delle ferrovie dello Stato vengono conferite, nel limite dei posti disponibili, per esame di concorso interno, al quale possono partecipare gli operai di 1ª classe con qualsiasi anzianità di grado, e gli operai che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità di grado, purchè gli uni e gli altri si trovino nella condizione di aver conseguito in appositi esami la idoneità teorica alle mansioni di verificatore e di aver successivamente compiuto, con esito favorevole, un periodo di esperimento pratico nelle relative funzioni della durata di due anni, con almeno 600 giornate di effettiva utilizzazione a partire dal conseguimento della idoneità.
Le promozioni a capo verificatori vengono conferite, nel limite dei posti disponibili, ai verificatori con qualsiasi anzianità di grado, per esami di concorso interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-06;872#art-1