Art. 3

In vigore dal 13 ott 1954
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare o diventino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1954 EINAUDI MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 63. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-29;868#art-3

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