Art. 2
In vigore dal 13 ott 1954
È istituito, ai sensi degli articoli 63, 2° comma, e 100, 2° comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di fisiologia, generale in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Parma, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-29;868#art-2