Art. 1
In vigore dal 13 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1495;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma il 25 novembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali della Università di Parma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-29;868#art-1