Art. 5

In vigore dal 9 giu 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1954; EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - PICCIONI - GAVA - VANONI - MEDICI - VILLABRUNA - MARTINELLI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 112. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-25;253#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo