Art. 4
In vigore dal 9 giu 1954
Alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, sono aggiunte, in relazione alle voci della tariffa doganale qui appresso indicate, le seguenti disposizioni:
a) voce ex 108-b-1: le fecole di patate, destinate alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti e bozzime a base di fecola, nei limiti di un contingente annuo di q.li 30.000, previste nel Protocollo di Torquay, sono ammesse al dazio del 5% sul valore;
b) voce ex 242-a: il trattamento daziario stabilito per questa voce è esteso alla magnesia calcinata o caustica (ossido di magnesio), impura, anche macinata per uso metallurgico o per la fabbricazione di refrattari in genere, anche di colore diverso dal grigio bruno, contenente non meno di 0,50% di ossido ferrico, ad esclusione della magnesia pura o farmaceutica;
c) voce ex 527-a-1-alfa: il contingente da ammettere in esenzione da dazio, ai sensi dei decreti Presidenziali 30 giugno 1951, n. 516 e 9 febbraio 1953, n. 38, è portato a q.li 250.000 annui;
d) ex nota 2ª alla voce 663: i linters idrofilizzati, destinati alla produzione di fibre tessili artificiali ottenute col processo cuproammoniacale, sono ammessi in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di q.li 40.000;
e) il trattamento daziario stabilito con decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, per la carta al difenile e simili in bobine o in fogli per imballaggio della frutta (voce ex 576-l-2) è esteso al prodotto in fogli anche tagliati di qualsiasi dimensione;
f) il trattamento daziario stabilito con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive modificazioni, per la vergella di rame semplicemente laminata, ecc., del diametro di 8 mm. o più ±voce ex 928-a-1-beta) è esteso alla vergella di rame semplicemente laminata, ammatassata o arrotolata, non decapata, di diametro non inferiore a mm. 6,35, destinata alla trafilatura sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-25;253#art-4