Art. 3
In vigore dal 9 giu 1954
Le disposizioni contenute nelle tabelle annesse ai decreti Presidenziali 31 marzo 1952, n. 169 e 10 luglio 1952, n. 771, concernenti l'esenzione daziaria per l'orzo mondato e per l'orzo comune o vestito, nei limiti, quest'ultimo, di un contingente annuo di q.li 5000, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (voce ex 95 della tariffa doganale), sono abrogate e sostituite dalla seguente: "L'orzo destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffè è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-25;253#art-3