Art. 3

In vigore dal 11 feb 1954
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo è soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del relativo titolare. In tale caso, l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto medesimo, sarà a carico degli Enti sovventori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1954 EINAUDI TOSATO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 56. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-19;1#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo