Art. 2

In vigore dal 11 feb 1954
È istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro, in aggiunta a quelli indicati nella lettera c) della tabella D) annessa al predetto testo unico per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo e successive modificazioni.
Storico versioni

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