Art. 1
In vigore dal 11 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 25 novembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia, dell'Università di Palermo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-19;1#art-1