Art. 3
In vigore dal 18 feb 1954
I militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà indicato anche il giorno di presentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 22 ottobre 1953
EINAUDI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 59. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-22;1047#art-3