Art. 2

In vigore dal 18 feb 1954
Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma il numero dei militari di truppa da richiamare. Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-22;1047#art-2

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