Art. 2
In vigore dal 18 feb 1954
Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma il numero dei militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-22;1047#art-2