Art. 1
In vigore dal 18 feb 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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Nell'anno finanziario 1953-54 possono essere richiamati alle armi per istruzione aliquote di militari di truppa in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito, appartenenti a distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova e Bolzano della classe di leva 1927.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-22;1047#art-1