Art. 5

In vigore dal 28 apr 1954
L'art. 48 del suddetto regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354, è modificato come segue: "In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione temporanea, prevista dall'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficialli, di procedere a particolareggiato esame dei modelli, o dei relativi prodotti, consegnati per l'esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sui modelli e prodotti stessi. Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari od ufficiali gli elenchi completi dei modelli da esporre e dei relativi prodotti non protetti da brevetti. I funzionari o gli ufficiali hanno facoltà di imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;1147#art-5

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