Art. 2

In vigore dal 28 apr 1954
Il testo dell'art. 23 del regolamento approvato col regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente: "La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto. Il brevetto viene, in ogni caso, concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 15 o negli articoli 19 e 22. Qualora la priorità di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;1147#art-2

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