Art. 1
In vigore dal 28 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, col quale venne approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per la difesa;
Decreta:
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Al testo dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito il seguente:
"Quando all'estero siano state depositate separate domande, sotto date diverse, per determinati modelli dei quali si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, deve depositarsi analoga domanda salvo che i modelli costituiscano un tutto od una serie omogenea ai sensi dell' del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411.
Ove con una sola domanda siano rivendicati più depositi di modelli che non costituiscano un tutto od una serie omogenea, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-20;1147#art-1