Art. 3

In vigore dal 27 dic 1953
Gli agenti in prova e quelli non di ruolo, fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica per le cause menzionate nell', che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino ancora in servizio, qualora aspirino ad essere mantenuti in impiego, devono presentare domanda all'Amministrazione entro sessanta giorni dalla data stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - MATTARELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 62. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;897#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo