Art. 3
In vigore dal 27 dic 1953
Gli agenti in prova e quelli non di ruolo, fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica per le cause menzionate nell', che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino ancora in servizio, qualora aspirino ad essere mantenuti in impiego, devono presentare domanda all'Amministrazione entro sessanta giorni dalla data stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - MATTARELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 62. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;897#art-3