Art. 2
In vigore dal 27 dic 1953
Il numero degli agenti di ruolo e non di ruolo inidonei al disimpegno delle mansioni della qualifica rivestita, trattenuti in servizio con l'assegnazione ad altre mansioni, non può superare nel complesso il 2% del personale delle Ferrovie dello Stato in servizio, e la sistemazione non può comunque aver luogo se non nei limiti della disponibilità dei posti di pianta.
La conservazione in servizio degli agenti fisicamente inidonei, ai sensi dell', ha luogo nel seguente ordine preferenziale:
1° agenti stabili;
2° agenti in prova;
3° agenti non di ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;897#art-2