Art. 1
In vigore dal 27 dic 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Gli agenti non di ruolo ed in prova delle Ferrovie dello Stato che, in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale o, comunque, per cause di servizio, siano divenuti fisicamente inidonei al servizio inerente alla qualifica rivestita, possono essere adibiti, qualora lo richiedano, ad altre mansioni per le quali a giudizio dell'Amministrazione siano ritenuti idonei.
La relativa domanda deve essere presentata dagli interessati nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ai medesimi dell'avvenuto riconoscimento dell'inabilità, da parte dei sanitari dell'Amministrazione; in merito alla domanda decide il direttore generale.
La qualifica che detti agenti possono rivestire deve essere di grado pari o inferiore a quello raggiunto; la nuova qualifica non può comunque comportare uno sviluppo di carriera migliore di quello che gli agenti non di ruolo avrebbero avuto in caso di sistemazione a ruolo, e quelli in prova nella qualifica di provenienza.
L'esonero definitivo di tali agenti, ove consegnano la nomina a stabile in una qualifica che comporti un elevamento dei limiti massimi di età per l'esonero rispetto alla qualifica precedente, ha luogo in base all'art. 83-a) del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-10-06;897#art-1