Art. 8

In vigore dal 17 set 1954
Le istituzioni, statizzazioni e soppressioni previste nel presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1953. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1953 EINAUDI SEGNI - FANFANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 119. - CARLOMAGNO
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