Art. 8
In vigore dal 17 set 1954
Le istituzioni, statizzazioni e soppressioni previste nel presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1953.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1953
EINAUDI
SEGNI - FANFANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 119. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1284#art-8