Art. 7

In vigore dal 17 set 1954
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di istituti e scuole di istruzione tecnica per l'anno 1953-1954.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1284#art-7

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