Art. 6

In vigore dal 17 set 1954
Alle istituzioni di cui agli , lettere b) e c), e alla statizzazione di cui all' si applicano le norme stabilite dagli del regio decreto 21 settembre 1935, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti suddetti e dell'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile "Ballini" di Brescia, sono fissati nella misura, indicata nella tabella XIV annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1284#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo