Art. 3
In vigore dal 4 set 1954
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è fissato nella misura di L. 72.600.000.
La maggiore spesa di L. 28.160.000 derivante dall'istituzione e dal riordinamento di cui al precedente graverà sui normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1953-54.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1953
EINAUDI
SEGNI - FANFANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 54. - TEMPESTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1281#art-3