Art. 2
In vigore dal 4 set 1954
All'Istituto di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Per la sezione nautica dell'Istituto stesso fanno carico, rispettivamente, al comune e alla provincia di La Spezia gli oneri indicati negli articoli 91, lettera F) n. 8 e 144, lettera E) n. 2, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-09-30;1281#art-2