Art. 1

In vigore dal 4 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739; Visto il decreto Presidenziale 10 febbraio 1953, n. 783, riguardante, fra l'altro, l'istituzione dell'Istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici di La Spezia; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1953, l'Istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici, istituito in La Spezia col decreto Presidenziale 10 febbraio 1953, numero 783, è riordinato in "Istituto tecnico nautico e industriale statale" con i seguenti indirizzi specializzati: macchinisti, capitani, navalmeccanici, meccanici elettricisti (ramo meccanici). All'Istituto resta annessa la scuola tecnica industriale già aggregata all'Istituto tecnico industriale per navalmeccanici. I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto e la scuola tecnica suddetti sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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