Art. 1

In vigore dal 30 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda del prof. Di Giannantonio Mario per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente manifestazioni artistico-culturali "Città di Gorizia", con sede in Gorizia; Visto l'atto rep. n. 3444, fasc. n. 1054, del 29 settembre 1951, del notaio Staffuzza Bruno del Collegio notarile di Gorizia, relativo alla costituzione dell'Ente; Visto lo statuto dell'Ente; Visto l'art. 12 del Codice civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . È riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente manifestazioni artistico-culturali "Città di Gorizia", con sede in Gorizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;1191#art-1

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