Art. 2

In vigore dal 30 mag 1954
È approvato lo statuto composto di ventitrè articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1953 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 37. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;1191#art-2

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