Art. 1
1 / 2In vigore dal 30 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda del prof. Di Giannantonio Mario per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente manifestazioni artistico-culturali "Città di Gorizia", con sede in Gorizia;
Visto l'atto rep. n. 3444, fasc. n. 1054, del 29 settembre 1951, del notaio Staffuzza Bruno del Collegio notarile di Gorizia, relativo alla costituzione dell'Ente;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto l'art. 12 del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
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È riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente manifestazioni artistico-culturali "Città di Gorizia", con sede in Gorizia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-07-30;1191#art-1