Art. 4
In vigore dal 10 nov 1953
Sono classificati nella rete delle strade statali, ed inseriti nel relativo elenco in qualità di diramazione, come accanto indicato, di strada già iscritte nell'elenco medesimo, i nuovi percorsi di cui appresso:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 125. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-27;782#art-4