Art. 4

In vigore dal 10 nov 1953
Sono classificati nella rete delle strade statali, ed inseriti nel relativo elenco in qualità di diramazione, come accanto indicato, di strada già iscritte nell'elenco medesimo, i nuovi percorsi di cui appresso: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 125. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-27;782#art-4

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