Art. 4
4 / 4In vigore dal 10 nov 1953
Sono classificati nella rete delle strade statali, ed inseriti nel relativo elenco in qualità di diramazione, come accanto indicato, di strada già iscritte nell'elenco medesimo, i nuovi percorsi di cui appresso:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 125. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-27;782#art-4