Art. 2

In vigore dal 10 nov 1953
Sono classificati nella rete delle strade statali ed inseriti nel relativo elenco, in prolungamento, come accanto indicato, di strade già iscritte nell'elenco medesimo, i nuovi percorsi di cui appresso: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-27;782#art-2

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