Art. 4

In vigore dal 18 lug 1954
L'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio del personale in atto appartenente ai ruoli di gruppo A, B e C dell'Ispettorato del lavoro, è fatta con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta di quattro funzionari di grado non inferiore al 6° designati due dal Ministro per l'industria e il commercio e due dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il collocamento in ciascun grado del personale assegnato ai posti di cui alla tabella 1, è fatto secondo l'ordine e l'anzianità acquisita all'entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;1265#art-4

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