Art. 3

In vigore dal 18 lug 1954
Il ruolo degli ispettori del collocamento, di cui alle tabelle I e II annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, resta in vigore quale ruolo a sè stante e distinto da quelli risultati dalla tabella II allegata al presente decreto. Rimangono assegnati all'ispettorato del lavoro gli ex dirigenti unici dei cessati uffici provinciali di collocamento, assunti in servizio nell'Ispettorato stesso col contratto di impiego a tempo indeterminato, a norma del citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, fermo restando la posizione giuridica del detto personale nonché l'obbligo del mantenimento dei posti vacanti di cui agli , comma quarto, e 5, comma terzo, del decreto predetto. Resta altresì assegnato integralmente all'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, il personale non di ruolo in servizio sia dall'entrata in vigore del decreto predetto. Nulla è innovato per quanto concerne la posizione giuridica di tale personale, che resta regolata dalle norme vigenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;1265#art-3

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