Art. 1
In vigore dal 18 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,;
Visto l'art. 9 del decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, sulla ripartizione del personale dell'Amministrazione centrale dei cessato Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro fra il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l' del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro ad interim per il tesoro;
Decreta:
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Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai ruoli organici del personale di gruppo A, B e C, dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sono detratti, a norma dell' del menzionato decreto, i posti indicati nella tabella I annessa al presente decreto vistata dai Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale. Detti posti a norma dello stesso del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sono attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio per la esplicazione delle funzioni rimaste al detto Ministero ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;1265#art-1