Art. 6

In vigore dal 11 set 1953
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, provvederà al trasferimento nei ruoli transitori dei personale compreso nell'elenco indicato all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;606#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo