Art. 5

In vigore dal 11 set 1953
Il personale subalterno sarà inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto come segue: il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato; il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di 1ª classe, sorvegliante di 2ª classe e sorvegliante di 3ª classe, corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato. L'inquadramento nel grado di sorvegliante capo, di cui al comma precedente, potrà essere disposto anche in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze che si verificheranno nel grado medesimo. All'atto dell'inquadramento sarà attribuita nel grado conferito l'anzianità maturata nella categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sarà attribuita in tale grado l'anzianità complessiva maturata nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione. Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello già goduto, sarà attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412.
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