Art. 6
6 / 8In vigore dal 11 set 1953
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, provvederà al trasferimento nei ruoli transitori dei personale compreso nell'elenco indicato all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;606#art-6