Art. 1

In vigore dal 4 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle Scuole tecniche commerciali già in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1952; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1952 vengono istituite: a) una scuola tecnica commerciale statale in Este (Padova); b) una scuola tecnica commerciale statale in Sapri (Salerno); c) una scuola tecnica commerciale statale in Tortona (Alessandria); d) una scuola tecnica commerciale statale in Torre Annunziata (Napoli); e) una scuola tecnica commerciale e statale in Trani una scuola tecnica commerciale statale in Ventimiglia (Imperia). I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuna delle suddette scuole sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, allegato al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;1270#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo