Art. 1
1 / 3In vigore dal 4 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle Scuole tecniche commerciali già in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1952;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1952 vengono istituite:
a) una scuola tecnica commerciale statale in Este (Padova);
b) una scuola tecnica commerciale statale in Sapri (Salerno);
c) una scuola tecnica commerciale statale in Tortona (Alessandria);
d) una scuola tecnica commerciale statale in Torre Annunziata (Napoli);
e) una scuola tecnica commerciale e statale in Trani una scuola tecnica commerciale statale in Ventimiglia (Imperia).
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuna delle suddette scuole sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, allegato al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-02;1270#art-1